In caso di sinistro stradale, il cosiddetto danno da “fermo tecnico”, ossia quello che si concreta nell’impossibilità temporanea di utilizzare il veicolo, non è presunto, ma va provato. Ad esempio, dimostrando di aver sopportato degli esborsi per noleggiare un mezzo alternativo. Nel nostro ordinamento, infatti, non trovano ingresso i danni in re ipsa e grava sul danneggiato l’onere di dimostrare il pregiudizio subito. In particolare, il danno non può desumersi dalla mera circostanza dell’indisponibilità del mezzo, né dal pagamento della tassa di circolazione (che prescinde dall’uso del veicolo) e delle spese assicurative (che possono essere sospese); infine, il deprezzamento del bene non è legato causalmente al fermo tecnico, ma alla necessità di procedere alla riparazione del mezzo.
Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza 4 aprile 2019, n. 9348.