La finalità della targa prova è di consentire la circolazione provvisoria, attribuendo una copertura assicurativa, ai veicoli non immatricolati (Cassazione n.28433/2020)
La III Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28433 depositata il 14 dicembre 2020 (testo in calce), ha chiarito in quali ipotesi gli autoveicoli non immatricolati possono circolare attraverso l’apposizione della “targa prova”, affrontando la tematica della responsabilità civile in caso di sinistro. Il collegio ha disapprovato la prassi “che non trova riscontro nella disciplina di settore”, di dotare, di targa prova, i veicoli già targati e provvisti di carta di circolazione.